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QUARRATA_ Anche
il Comune di Quarrata ha accolto le richieste provenienti da agricoltori,
associazioni di agricoltori e cittadini che chiedevano nuove regole rispetto
all’ordinanza di divieto di accensione dei fuochi all’aperto per lo smaltimento
dei residui vegetali. Per non penalizzare la categoria degli agricoltori il
sindaco Sabrina Sergio Gori ha firmato stamani una ordinanza che modifica in
parte il procedimento adottato lo scorso dicembre.
Nelle zone pedecollinari e collinari- dove
sono presenti numerose coltivazioni agricole (in particolare oliveti) a carattere familiare e spesso in terreni
terrazzati o comunque impervi tali da rendere difficoltoso il trasporto del
materiale ad appositi centri o l’accumulo in attesa del termine dell’efficacia
dell’ordinanza fissata al 31 marzo 2012- sarà permesso bruciare le potature di
olivi, anche se in piccole quantità e in condizioni meteo che agevolino la
dispersione dei fumi.
“La problematica- spiegano dal Comune- è stata analizzata
il 31 gennaio scorso dal tavolo tecnico dove è stato ritenuto che in base ad una
più articolata definizione delle zone in cui sono ubicati gli oliveti, potrebbe
essere meno intensa la diffusività e il ristagno delle polveri sottili (Pm10)
per cui necessitano approfondimenti e studi tecnici da richiedere all’Arpat. Valutato che i tempi
per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e pertanto, in attesa di stabilire più precisi criteri di
zone e/o meteoclimatici, per una applicazione articolata del divieto di abbruciamento, si è ritenuto
opportuno escludere, con le dovute
condizioni, le zone pedecollinari e
collinari, dall'applicazione del divieto. Tuttavia, dal momento che bruciare legno e foglie di
potature contribuisce in maniera rilavante all’inquinamento da polveri sottili,
tali roghi devono avvenire solo per piccole quantità di potature ed
esclusivamente nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscano la
dispersione del fumo".
"Le
ordinanze firmate dai Sindaci dei comuni della Piana Pistoiese discendono da un
protocollo di intesa, siglato lo scorso anno dagli Assessori all'Ambiente,
attraverso il quale si sono individuate una serie di iniziative comuni per
tentare di combattere il pericoloso fenomeno dell'inquinamento" ha dichiarato il Sindaco Sabrina
Sergio Gori.
"Ogni azione di contrasto all' inquinamento è positiva, ma
non per questo si devono penalizzare gravemente i cittadini che curano per
proprio conto i campi. Si è resa necessaria quindi una ulteriore ordinanza, per
precisare questo aspetto rilevante nella vita dei tanti che abitano le nostre
belle colline."
Ecco di seguito il testo dell'ordinanza:
ORDINANZA
N. 13 del 06-02-2012
OGGETTO:
RETTIFICA
ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 29.12.2011.
DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO.
IL
SINDACO
Richiamata
l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011, con la quale si ordinava il divieto di
abbruciamento all'aperto in
tutto il territorio comunale di residui vegetali e di qualsiasi altro residuo;
Ricordato che
il provvedimento è scaturito, a seguito delle risultanze dei dati della qualità
dell'aria rilevati
dalle stazioni di monitoraggio nel territorio della piana pistoiese, da cui si
rilevava il superamento
dei limiti dell'inquinante Pm 10 e su conseguente proposta dei tecnici facenti
parte del tavolo
tecnico (rappresentanti della provincia, ARPAT, AUSL 3 , e dei Comuni di
Agliana, Montale, Pistoia,
Serravalle Pistoiese) previsto nel "Disciplinare
organizzativo per l'attività di coordinamento della Piana Pistoiese per la riduzione delle emissioni di
Pm 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia";
Tenuto conto
che del territorio del Comune di Quarrata fanno parte ampie zone pedecollinari
e collinari con
coltivazioni agricole (in particolare oliveti) soprattutto a carattere
familiare e spesso in terreni
terrazzati o comunque impervi, per cui ci possono essere delle difficoltà
logistiche per il trasporto del
materiale ad appositi centri o l'accumulo, in attesa del termine dell'efficacia dell'ordinanza
(31 marzo 2012);
Preso atto
che la problematica sovra esposta è stata analizzata nella seduta del 31.01.2012
del tavolo
tecnico di cui al Disciplinare richiamato ed è stato ritenuto che una più
articolata definizione delle zone in
cui sono ubicati gli oliveti, potrebbe essere meno intensa la diffusività e il
ristagno delle polveri
sottili (Pm 10), necessita di approfondimenti e studi tecnici che potrebbero
essere richiesti ad ARPAT;
Valutato che
i tempi per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e
pertanto, in attesa di
stabilire più precisi criteri di zone e/o meteoclimatici, per una applicazione
articolata del divieto di
abbruciamento, si ritiene intanto di escludere, con le dovute condizioni, le
zone pedecollinari
e collinari, dall'applicazione del divieto;
Richiamata la
seguente normativa:
Decreto
Legislativo n. 18.02.2010 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali", art. 50 che
definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di
natura contingibile
ed urgente, per la tutela dell'igiene e sanità pubblica;
Legge
23-12-1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che
assegna ai comuni le competenze in
materia di igiene e sanità pubblica;
Legge
regionale 25-02-2000 n. 16 integrata dalla legge regionale 19.11.2011 n. 58
"riordino in
materia di
igiene e sanità pubblica .... " art. 4 in base al quale il Comune adotta
tutti i provvedimenti
in materia di
igiene e sanità pubblica avvalendosi della competente struttura del
dipartimento di prevenzione
dell'azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo.
Per quanto
ripotato in narrativa,
RETTIFICA
nel
seguente modo l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011:
è vietato
l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali
e qualsiasi altro residuo; sono
esclusi gli abbruciamenti di residui di potature di olivi nelle zone pedecollinari
e collinari, comunque nel rispetto delle seguenti
condizioni:
i
quantitativi inceneriti dovranno essere contenuti e per questo distribuiti nel
tempo secondo
le consuete pratiche della olivicoltura;
1.- dovranno
essere esclusi i giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno
della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione
del contenuto particellare in atmosfera.
2. - Sono fatte
salve le norme contenute nel D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento
dei rifiuti
(quindi anche tramite combustione) derivante da attività lavorativa.
Rimangono
invariate le altre parti dell'ordinanza n. 156 del 29.12.2011
INFORMA
Contro la
presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso
al Tribunale Amministrativo
della Toscana, ai sensi del D.lgs. 104/2010, ovvero il ricorso straordinario al
Capo dello Stato
previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.
Si trasmette
a:
Provincia di
Pistoia
Comando
Stazione dei Carabinieri
Comando di
Polizia Municipale
Ufficio
Relazioni con il Pubblico
S.U.A.P.
Servizio
Affari Generali e attività negoziali per l'affissione all'Albo e la
comunicazione agli organi di
stampa
Assessore
Lavori Pubblici
Dirigente
Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.
Il Sindaco
Dott.ssa Sabrina Sergio Gori
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