lunedì 6 febbraio 2012

Abbrucciamento residui vegetali, dietrofront del Comune. Accolte le richieste di agricoltori, associazioni e cittadini. Il sindaco firma l'ordinanza di rettifica.


 
QUARRATA_ Anche il Comune di Quarrata ha accolto le richieste provenienti da agricoltori, associazioni di agricoltori e cittadini che chiedevano nuove regole rispetto all’ordinanza di divieto di accensione dei fuochi all’aperto per lo smaltimento dei residui vegetali. Per non penalizzare la categoria degli agricoltori il sindaco Sabrina Sergio Gori ha firmato stamani una ordinanza che modifica in parte il procedimento adottato lo scorso dicembre.  
Nelle zone pedecollinari e collinari- dove sono presenti numerose coltivazioni agricole (in particolare oliveti)  a carattere familiare e spesso in terreni terrazzati o comunque impervi tali da rendere difficoltoso il trasporto del materiale ad appositi centri o l’accumulo in attesa del termine dell’efficacia dell’ordinanza fissata al 31 marzo 2012- sarà permesso bruciare le potature di olivi, anche se in piccole quantità e in condizioni meteo che agevolino la dispersione dei fumi.
“La problematica- spiegano dal Comune- è stata analizzata il 31 gennaio scorso dal tavolo tecnico dove è stato ritenuto che in base ad una più articolata definizione delle zone in cui sono ubicati gli oliveti, potrebbe essere meno intensa la diffusività e il ristagno delle polveri sottili (Pm10) per cui necessitano approfondimenti e studi tecnici da richiedere all’Arpat. Valutato che i tempi per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e pertanto, in attesa di stabilire più precisi criteri di zone e/o meteoclimatici, per una applicazione articolata del divieto di abbruciamento, si è ritenuto opportuno  escludere, con le dovute condizioni, le zone pedecollinari e collinari, dall'applicazione del divieto. Tuttavia, dal momento che bruciare legno e foglie di potature contribuisce in maniera rilavante all’inquinamento da polveri sottili, tali roghi devono avvenire solo per piccole quantità di potature ed esclusivamente nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscano la dispersione del fumo".
"Le ordinanze firmate dai Sindaci dei comuni della Piana Pistoiese discendono da un protocollo di intesa, siglato lo scorso anno dagli Assessori all'Ambiente, attraverso il quale si sono individuate una serie di iniziative comuni per tentare di combattere il pericoloso fenomeno dell'inquinamento" ha dichiarato il Sindaco Sabrina Sergio Gori.
"Ogni azione di contrasto all' inquinamento è positiva, ma non per questo si devono penalizzare gravemente i cittadini che curano per proprio conto i campi. Si è resa necessaria quindi una ulteriore ordinanza, per precisare questo aspetto rilevante nella vita dei tanti che abitano le nostre belle colline."

Ecco di seguito il testo dell'ordinanza:
ORDINANZA N. 13 del 06-02-2012
OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 156 DEL 29.12.2011.
DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO.
IL SINDACO
Richiamata l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011, con la quale si ordinava il divieto di abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e di qualsiasi altro residuo;
Ricordato che il provvedimento è scaturito, a seguito delle risultanze dei dati della qualità dell'aria rilevati dalle stazioni di monitoraggio nel territorio della piana pistoiese, da cui si rilevava il superamento dei limiti dell'inquinante Pm 10 e su conseguente proposta dei tecnici facenti parte del tavolo tecnico (rappresentanti della provincia, ARPAT, AUSL 3 , e dei Comuni di Agliana, Montale, Pistoia, Serravalle Pistoiese) previsto nel "Disciplinare organizzativo per l'attività di coordinamento della Piana Pistoiese per la riduzione delle emissioni di Pm 10 e la prevenzione dei fenomeni di inquinamento atmosferico nella Provincia di Pistoia";
Tenuto conto che del territorio del Comune di Quarrata fanno parte ampie zone pedecollinari e collinari con coltivazioni agricole (in particolare oliveti) soprattutto a carattere familiare e spesso in terreni terrazzati o comunque impervi, per cui ci possono essere delle difficoltà logistiche per il trasporto del materiale ad appositi centri o l'accumulo, in attesa del termine dell'efficacia dell'ordinanza (31 marzo 2012);
Preso atto che la problematica sovra esposta è stata analizzata nella seduta del 31.01.2012 del tavolo tecnico di cui al Disciplinare richiamato ed è stato ritenuto che una più articolata definizione delle zone in cui sono ubicati gli oliveti, potrebbe essere meno intensa la diffusività e il ristagno delle polveri sottili (Pm 10), necessita di approfondimenti e studi tecnici che potrebbero essere richiesti ad ARPAT;
Valutato che i tempi per gli approfondimenti tecnici necessari sono comunque lunghi e pertanto, in attesa di stabilire più precisi criteri di zone e/o meteoclimatici, per una applicazione articolata del divieto di abbruciamento, si ritiene intanto di escludere, con le dovute condizioni, le zone pedecollinari e collinari, dall'applicazione del divieto;
Richiamata la seguente normativa:
Decreto Legislativo n. 18.02.2010 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 50 che definisce le attribuzioni del Sindaco, per l'emanazione di provvedimenti di natura contingibile ed urgente, per la tutela dell'igiene e sanità pubblica;
Legge 23-12-1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna ai comuni le competenze in materia di igiene e sanità pubblica;
Legge regionale 25-02-2000 n. 16 integrata dalla legge regionale 19.11.2011 n. 58 "riordino in
materia di igiene e sanità pubblica .... " art. 4 in base al quale il Comune adotta tutti i provvedimenti
in materia di igiene e sanità pubblica avvalendosi della competente struttura del dipartimento di prevenzione dell'azienda U.S.L., quale organismo tecnico consultivo.
Per quanto ripotato in narrativa,
RETTIFICA
nel seguente modo l'ordinanza n. 156 del 29.12.2011:
è vietato l'abbruciamento all'aperto in tutto il territorio comunale di residui vegetali e qualsiasi altro residuo; sono esclusi gli abbruciamenti di residui di potature di olivi nelle zone pedecollinari e collinari, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni:
i quantitativi inceneriti dovranno essere contenuti e per questo distribuiti nel tempo secondo le consuete pratiche della olivicoltura;
1.- dovranno essere esclusi i giorni in cui le condizioni metereologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera.
2. - Sono fatte salve le norme contenute nel D.lgs. 152/2006 per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti (quindi anche tramite combustione) derivante da attività lavorativa.
Rimangono invariate le altre parti dell'ordinanza n. 156 del 29.12.2011
INFORMA
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana, ai sensi del D.lgs. 104/2010, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.
Si trasmette a:
Provincia di Pistoia
Comando Stazione dei Carabinieri
Comando di Polizia Municipale
Ufficio Relazioni con il Pubblico
S.U.A.P.
Servizio Affari Generali e attività negoziali per l'affissione all'Albo e la comunicazione agli organi di
stampa
Assessore Lavori Pubblici
Dirigente Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.
Il Sindaco
Dott.ssa Sabrina Sergio Gori


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