lunedì 8 marzo 2010

Ad Olmi si respira l'aria dell'Abetone !


QUARRATA_ “Ad Olmi si respira l’aria dell’Abetone !”. Inizia così la nuova lettera “agli amici di Quarrata” da parte di Daniele Manetti, esponente del comitato di Olmi e rappresentante di Legambiente. “La provincia di Pistoia – si legge – e il Comune di Quarrata molto probabilmente dimenticandosene ancora una volta non hanno inviato i dati dell’inquinamento dell’incrocio di Olmi alla Regione Toscana”. Non sono bastati quindi gli allarmi lanciati ormai da sei anni a questa parte sia da parte dei comitati locali che dei rappresentanti delle opposizioni in consiglio comunale e in consiglio provinciale sul problema dell’inquinamento dell’aria in uno degli incroci più congestionati dal traffico della provincia di Pistoia.
Quarrata – nella delibera regionale n. 246 del 1 marzo scorso su “Piano di azione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10" – infatti non appare tra i Comuni toscani tenuti a mettersi in regola in relazione agli sforamenti delle polveri sottili”.
Da una parte il comitato di Olmi chiede spiegazioni sui motivi di questa esclusione – nonostante le innumerevoli petizioni fatte, la grande mole di documentazione raccolta, i documenti di Arpat e provincia di Pistoia che attestano la presenza di inquinamento all’incrocio e la necessità di intervenire a livello infrastrutturale per risolvere la questione; dall’altra – come si legge sul blog di Mario Niccolai (http://marioniccolai.blogspot.com) –si annuncia una imminente interpellanza per il prossimo consiglio comunale da parte di Massimo Bianchi di An e Gabriele Pratesi (CittàPerTe) sull’argomento.
“Oggi – scrive Mario Niccolai – marzo 2010 a distanza dai primi allarmi e dal primo intervento di Massimo Bianchi di An, risalente al 2004, la situazione a Olmi è rimasta immutata, come abbiamo letto in questi giorni, se non addirittura peggiorata perché la Regione Toscana non ha inserito Quarrata tra i Comuni tenuti a mettersi in regola in relazione agli sforamenti delle polveri sottili. E’ evidentissimo, dalla situazione che si è venuta a creare, il grande interesse delle sinistre per i bisogni e la salute dei cittadini di Olmi”.
Ed ancora: “Con ogni probabilità (ci si riferisce alla interpellanza non ancora stilata e definita) il documento riceverà come di consueto il plauso compatto della sinistra quarratina e, successivamente, il solito inconcludente, colpevole silenzio”. Per ulteriore chiarezza ricordiamo che la delibera regionale ha individuato tra i Comuni che dovranno ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell’arco dell’anno per il Pm10 ci sono anche in provincia di Pistoia i comuni di Montale e Pistoia.
Alla lettera inviata agli “Amici di Quarrata” e al nostro blog Daniele Manetti per maggiore chiarezza ha allegato anche tutta una serie di documenti tra cui riportiamo integralmente la delibera regionale (1), il documento del dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo della provincia di Pistoia (2) del 9.11.2009 e quello di Arpat(3):

N. 1

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 01-03-2010 (punto N. 38 )
Delibera N .246 del 01-03-2010
Proponente
ANNA RITA BRAMERINI
DIREZIONE GENERALE POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
Pubblicita’/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile:Mario Romanelli
Estensore: Furio Forni
Oggetto: Piano di azione ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 351/1999 ai fini della riduzione del rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10
Presenti:
CLAUDIO MARTINI ANNA RITA BRAMERINI AMBROGIO BRENNA
RICCARDO CONTI AGOSTINO FRAGAI FEDERICO GELLI
GIANFRANCO SIMONCINI MASSIMO TOSCHI GIUSEPPE BERTOLUCCI
MARCO BETTI
Assenti:
ENRICO ROSSI GIANNI SALVADORI EUGENIO BARONTI
PAOLO COCCHI


LA GIUNTA REGIONALE
Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che sostituisce la direttiva 96/62/CE e le altre direttive figlie;
Visto il decreto legislativo n. 351/1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” ed in particolare l’art. 7;
Visto il Dlgs n.152/06 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” ;
Vista la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “ Istituzione del Servizio sanitario nazionale “ ed in particolare l’art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;
Visto il D.lgs 31.03.1988, n. 112, recante “ Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l’art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;
Vista la L.R. 01.12.1998, n. 88, recante “ Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opre pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112” , e in particolare l’art. 6 che disciplina i poteri sostitutivi;
Considerato che la normativa nazionale non ha ancora recepito la direttiva comunitaria 2008/50/CE “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, nella quale, oltre ad inserire la misurazione del PM2.5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50
μg/m3, oltre il limite dei 40μg/m3 come media annuale;
Visto che in attesa di tale atto di recepimento è ancora vigente il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, “Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e
della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.”
Atteso che il DM di cui sopra ha previsto, con l'entrata in vigore della fase 2 per il PM10, che dal 1 gennaio 2010 il valore limite giornaliero di 50 μg/m3 non possa essere superato più di 7 volte nell'arco dell'anno solare;
Atteso che l’Assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Toscana ha formalmente provveduto, con lettera prot. n. 00337143 p.050 del 30.12.09 a scrivere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare evidenziando l’incongruenza della normativa nazionale rispetto a quella europea e sollecitando una rapida chiarificazione, ma che a tale richiesta non è stata tuttavia ancora offerta alcuna risposta;
Considerato che ARPAT ha comunicato alla Regione Toscana che nel periodo dal 1 Gennaio al 2 Febbraio 2010 in 13 stazioni della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria si erano raggiunti i sette superamenti e che a tale proposito l’Assessore regionale all’ambiente e all’energia ha informato i sindaci dei comuni interessati convocandoli ad una riunione di coordinamento tenutasi in data 10 Febbraio 2010 ad oggetto la valutazione congiunta di azioni da porre in essere;
Considerato che la Regione Toscana ha favorito e favorisce la pianificazione coordinata ed integrata di azioni strutturali di lungo periodo per combattere l’inquinamento atmosferico e che in tal senso ha provveduto ad adottare con deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008 il “ Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria(PRRM) 2008- 2010”;
Considerato che, sempre nell’ottica di favorire il coordinamento e l’adozione integrata di interventi duraturi per la qualità dell’aria, la Regione Toscana si è dotata di una specifica legge regionale n. 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” che tra l’altro istituzionalizza il Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente e i Piani di azione comunale (PAC) oltre a sancire il principio per il quale le prescrizioni del Piano regionale determinano modifiche o variazioni degli strumenti della pianificazione territoriale;
Visto che la suddetta norma opera una distinzione chiara tra interventi strutturali e interventi contingibili definendo i primi come “quelli di natura permanente finalizzati al miglioramento ed al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso una stabile riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera” ed i secondi come quelli “di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo e sono finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera” al fine della limitazione dell’intensità e della durata dell’esposizione della popolazione;
Considerato comunque che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l’inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d’altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclarato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, anche solo marginalmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati prevalentemente da fattori esogeni e meteo-climatici;
Preso atto quindi che, venendo meno il recepimento da parte del Ministero della Direttiva Europea 2008/50/CE e stante il limite di 7 superamenti annui, si è andata creando una situazione di emergenzialità e che è quindi necessario, da parte dei comuni interessati, mettere in essere interventi contingibili di limitazione delle emissioni;
Ritenuto quindi necessario porre in essere azioni a tutela della qualità dell’aria anche ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999 “Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente” secondo il quale le Regioni provvedono, sulla base della valutazione di cui all’art. 6, a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l’autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio”;
Considerato che la deliberazione di Giunta regionale D.G.R.1406/01 e successive ha individuato un'area omogenea, sulla base della valutazione di qualità aria ambiente, dell'orografia del territorio, dell'entità e distribuzione spaziale delle emissioni nonché delle condizioni meteo-climatiche, indicata come “Area Omogenea Fiorentina” costituita dai Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio,Calenzano,Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino,Scandicci e Signa per la quale le postazioni situate nei Comuni di Firenze e Scandicci sono rappresentative dell'intera area;
Preso atto che in data 19 Febbraio u.s sono stati convocati dall’amministrazione regionale, per le ragioni di cui al precedente capoverso, i Sindaci dei comuni dell’area omogenea fiorentina per coordinare e condividere gli interventi contingibili nell’intera area omogenea, insieme alla Provincia di Firenze alla quale competono funzioni di coordinamento ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), della legge regionale n. 9/2010 ;
Preso atto che la citata legge regionale n.9/2010 è stata pubblicata nel BURT del 17/02/2010 ed entra in vigore, come da previsioni dello Statuto regionale, il sedicesimo giorno dalla data di pubblicazione;
Considerato che nelle more del recepimento della direttiva europea da parte dello stato nonché della completa ed ordinata applicazione della nuova legge regionale, che prevede tra l’altro l’aggiornamento della classificazione del territorio regionale in zone/agglomerati omogenei, la ridefinizione della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria e l’adozione di linee guida per la gestione delle situazioni a rischio di superamento, occorra agire in via transitoria con
l’adozione da parte della Giunta Regionale di un piano di azione ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999;
Considerato di dover individuare in via transitoria i Comuni per i quali vi sia pericolo di superamento dei valori limite e che a tal fine si faccia riferimento ai dati forniti da ARPAT ed alla struttura attuale della rete di rilevamento regionale per il PM10 ( DGR n. 377/2006 );
Ritenuto quindi di individuare, secondo le modalità e motivazioni precedentemente espresse, i Comuni interessati dalla presente delibera quali quelli ove è presente almeno una postazione delle rete regionale di rilevamento del PM10, più quelli dell’area omogenea fiorentina, e precisamente :
Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Capannori, Cascina, Firenze, Lastra a Signa, Lucca, Montale, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Grosseto, Siena, Livorno e Viareggio;
Ritenuto quindi di indicare ai predetti Comuni, una serie di interventi da valutare per la loro adozione per ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM10 contenuti nell’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto quindi di attivare un Piano di azione al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999 comunque coerente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;
Considerato che la legge regionale n.9/2010 prevede, all’art. 13, la definizione del sistema di gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e che quindi i suddetti interventi contingibili e i meccanismi di coordinamento tra Comuni e Province possano essere utilizzati per la definizione di strategie coordinate in attuazione della suddetta norma anche una volta emanata la normativa nazionale di recepimento della Direttiva Comunitaria 2008/50/CE e ripristinato quindi il limite di 35 superamenti annui che i dati storici indicano come probabilmente raggiungibile;
Preso atto che il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n.9/2010 individua nei Sindaci le autorità competenti alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente, assegnando loro la potestà di mettere in atto gli interventi contingibili;
Considerato che gli interventi riportati nell'Allegato A sono da considerarsi non esaustivi rispetto a quelli che i Comuni possono adottare, a completamento o in sostituzione di quelli elencati, tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
Ritenuto che l’individuazione e l'attuazione degli interventi da parte dei Comuni debba tener conto delle peculiarità territoriali e dunque fare riferimento prioritariamente alla riduzione delle principali fonti emissive presenti nel Comune, individuate anche tramite inventari delle emissioni;
Preso atto che la legge regionale n. 9/2010 all’art. 3 affida alle Province l’attività di coordinamento dei comuni appartenenti al territorio di competenza per l’elaborazione e l’attuazione dei Piani di Azione Comunali PAC, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale;
Ritenuto che i Comuni, ai fini della corretta applicazione della normativa regionale, debbano comunicare alla Regione, entro 15 giorni dalla presente deliberazione, l'elenco degli interventi contingibili che intendono attivare, nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione;
Ritenuto che, al fine di facilitare l’intervento dei Sindaci, i Comuni possano utilizzare, per mettere in essere gli interventi di cui al precedente capoverso e indipendentemente dal fatto che siano o meno già previsti dai rispettivi Piani di Azione Comunale, anche le risorse di cui alla DGR n.122 del 08/02/2010 per la quota di spesa corrente e secondo le modalità previste dalla stessa Delibera;
Ritenuto di adottare le “Modalità e criteri per la comunicazione di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM10 e per la gestione degli interventi contingibili “ contenute nell’allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Preso atto che la suddetta legge regionale n.9/2010 prevede all'art.14, in casi di inadempienza dei Comuni, la possibilità da parte della Regione di esercitare il potere sostitutivo;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di adottare le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 351/1999, da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il numero dei superamenti della concentrazione media giornaliera nell’arco dell’anno per il PM10 ;
2. di individuare, per le motivazioni in premessa, i Comuni di Arezzo, Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Capannori, Cascina, Firenze, Lastra a Signa, Lucca, Montale, Montecatini Terme, Pisa, Pistoia, Porcari, Prato, S. Croce sull’Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Grosseto, Siena, Livorno e Viareggio come quelli interessati dalle disposizioni della presente delibera;
3. di individuare nei Sindaci dei Comuni l’autorità competente ai sensi dell’art. 7 comma 1) del Dlgs n.351/99 e dell'art.13 comma 3) della legge regionale n. 9/2010;
4. di approvare l’allegato A “ Interventi contingibili per la gestione delle situazioni a rischio di superamento di valori limite “ quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare l’allegato B contenente le “Modalità e criteri per la comunicazione di ARPAT delle situazioni a rischio di superamento del valore limite della concentrazione della media giornaliera del PM10 e per la gestione degli interventi contingibili “ quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di affidare alle Province l’attività di coordinamento dei comuni appartenenti al territorio di competenza;
7. che i Sindaci, in conformità all’art. 13 comma 3 della legge regionale n.9/2010, trasmettano all’amministrazione regionale e provinciale, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'elenco degli interventi contingibili, nonché i tempi e le modalità per la loro attuazione, che intendono porre in essere per ridurre il rischio di superamento dei valori limite;
8. che le autorità comunali possano utilizzare, per mettere in essere gli interventi di cui al precedente capoverso e indipendentemente dal fatto che tali interventi siano o meno già stati previsti dai rispettivi Piani di Azione Comunale, anche le risorse di cui alla DGR n.122 del 08/02/2010 per la quota di spesa corrente secondo le modalità previste dalla stessa Delibera;
Il presente atto (unitamente agli allegati) è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. F. della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
LUCIA BORA
Il Dirigente Responsabile
MARIO ROMANELLI
Il Direttore Generale
MAURO GRASSI

N. 2

Provincia di Pistoia – Dipartimento Ambiente e Difesa del Suolo
Servizio Tutela dell'Ambiente Ufficio inquinamenti ambientali
Data: 09/11/2009
Ogg.: Rilevamento inquinanti incrocio Olmi- Vignole

In relazione alla richiesta del Dott. Guglielmo Bonacchi (prot. Provincia di Pistoia n° 159253 del 16/10/2009) si ribadisce quanto già evidenziato nella nota inviata a tutti i Sindaci della Provincia prot. n° 108349 del 20/06/2009.
In particolare, proprio secondo quanto inoltrato da Legambiente e dal Comitato degli Olmi e pervenuto presso questa Amministrazione in data 10/09/2009 (prot. n° 136634 del 11/09/2009), è stato evidenziato che “i valori di polveri PM10 nella situazione dell’incrocio in oggetto siano piuttosto elevati, con una media annua prossima al valore di 40 mg/m3 e un numero di giorni di superamento del valore medio giornaliero di 50 mg/m3 maggiore dei 35 previsti dalla normativa, come si riscontra comunemente nelle zone interessate da rilevante traffico veicolare” (ARPAT Direttore Generale Sonia Cantoni – nota prot. n° 30291 del 15/04/2009 – Allegato alla nota di Legambiente succitata).
Già questo dato parrebbe sufficiente a che vengano prese, da parte delle Amministrazioni competenti, le azioni mirate alla risoluzione della problematica. A questo punto il problema non è la misura della qualità dell’aria ma gli interventi da attuare per ridurre l’inquinamento atmosferico. Come del resto riportato anche nella lettera di Legambiente succitata con la quale agli Assessori in indirizzo (Ass. Rino Fragai, Ass. Marco Mazzanti e Ass. Vincenzo Mauro) viene richiesto che “siano presi tutti i provvedimenti necessari per ridurre l’inquinamento atmosferico e sono disponibili a promuovere un assemblea,…, riproponendo anche la messa in sicurezza del tratto Olmi-Vignole-Ferruccia, con passerella sul fosso Quadrelli e marciapiedi, pista pedonale e/o ciclabile sulla statale SR66 e dei marciapiedi in Via Montalbano… e ampliamento della zona parcheggi…”.
Quanto sopra tenuto anche conto che nella nuova direttiva n° 2008/50/Ce è riportato che “ai fini della tutela della salute umana e dell’ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l’emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario…”
A proposito del PM2,5 nella nuova direttiva Ue 2008/50/Ce ed in particolare nell’Allegato XIV viene definito l’obiettivo di riduzione dell’esposizione citato dall’esponente. Tale obiettivo si riferisce all’Indicatore di esposizione
media (IEM), espresso in mg/m3, che deve basarsi sulle misurazioni effettuate in siti di fondo urbano.
Per quanto la suddetta direttiva non sia stata ancora recepita a livello nazionale, in seguito alla riorganizzazione delle reti attuata dalla regione Toscana per l’ozono, il PM10 e il PM 2,5 (D.G.R.T. 27/06, D.G.R.T. 377/06 e D.G.R.T. 21/08) la nostra rete di monitoraggio sta per essere implementata di un misuratore di PM 2,5 ubicato nella centralina di Montecatini Terme Via Merlini (classificata come Urbana Fondo).
Entrando comunque nel dettaglio della richiesta di installazione di una centralina è da mettere in evidenza che questa Amministrazione non è in possesso ad oggi di un laboratorio mobile dotato di strumentazione idonea per il monitoraggio degli inquinanti previsti per la valutazione della qualità dell’aria (NOx, SOx, CO, PM10/PM2,5, Ozono).
In considerazione delle nuove linee guida per il rilevamento della qualità dell’aria ed il relativo reporting di cui alla D.G.R.T. 450 del 03/06/2009, questo Servizio si sta attivando, in collaborazione con ARPAT Dipartimento Provinciale di Pistoia, per dotarsi di un mezzo mobile per effettuare campagne di rilevamento in zone non coperte dalle reti regionali fisse. Il suo utilizzo dovrà integrare il sistema delle postazioni fisse e fornirà informazioni complementari. Per il suo impiego dovrà essere elaborato un piano di utilizzo dettagliato della campagna che deve comprendere almeno:
• Finalità della campagna di rilevamento
• Gli inquinanti oggetto di rilevamento e le motivazioni
• L’individuazione dei siti di campionamento e la loro classificazione relativamente all’esposizione umana
• Il periodo di copertura temporale della campagna
• La previsione minima dei dati
E’ da evidenziare che la nuova direttiva Ue 2008/50/Ce nell’Allegato III, ma anche il D.M. 60/2002 (recepimento della precedente Direttiva 2000/69/Ce) nell’Allegato VIII, contiene dei criteri di localizzazione dei punti di campionamento che dovranno essere tenuti presenti nel suddetto piano di utilizzo.
Detto quanto sopra, si ribadisce che, per la situazione specifica, la misura della qualità dell’aria con una centralina in sito, non apporta informazioni ulteriori a quelle già in possesso alle pubbliche amministrazioni. Ed in ogni caso, la misura della qualità dell’aria è solo propedeutica alle azione di riduzione dell’inquinamento.
IL FUNZIONARIO
(Dott.ssa Cristina Capannoli)

N. 3


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15 commenti:

Anonimo ha detto...

Ancora una volta, bravo Daniele. Siamo di fronte ad una Giunta inconcludente, incapace e stanne certo che noi del PDl supporteremo sempre non da politici ma da cittadini la difesa della salute dei nostri concittadini. Dovere primario per un amministratore indipendentemente dalla collocazione politica.
Daniele Ferranti

Anonimo ha detto...

Dal tono sembri proprio uno di noi...parli come un opuscolo elettorale!

Anonimo ha detto...

per non dire di peggio...

Anonimo ha detto...

manetti cosa aspetti ad iscriverti alla banda berlusconiana con i voti del comitato degli olmi la prossima volta ti fanno sindaco e cosi ci risolvi tutti i problemi.

Anonimo ha detto...

Anche se non sempre ho concordato su alcune questioni, non posso che apprezzare Daniele Manetti per l'impegno che mette nel cercare di porre all'attenzione problemi che riguardano tutti, a rifarsi da Olmi, considerando che il Comitato è sorto lì. Aiuta di più chi non vede, non sente e non parla?
Renata Fabbri

Anonimo ha detto...

Rispondendo a Daniele Ferranti "ma allora perchè il comune di Montale retto da una giunta del PDL non fa chiudere l'in ceneritore? Lo puo fare benissimo anche con una ordinanza del Sindaco!!"

Ivano Bechini

Anonimo ha detto...

Ivano sei un grande io lo pensavo tu lo hai scritto.

Anonimo ha detto...

predicano bene razzolano male ma non c'è da stupirsi sono una accozzaglia di ex fascisti ex socialisti ex democristiani pensi si possa tovare di peggio senza andare nelle patrie galere.

Anonimo ha detto...

complimenti all'ultimo postatore! ce ne vorrebero di persone come te..... ne abbiamo veramente bisogno, bravo!

Anonimo ha detto...

Perchè a Montale quando erano all'opposizione il cancrovalorizzatore si poteva chiudere faceva male alla salute e era una macchina mangiasoldi pubblici ora hanno la maggioranza anche se sfora i limiti va bene e si vota pure a favore di un bilancio mostruosamente in perdita bravi no!!!!"
Rosanna Crocini

Anonimo ha detto...

Cara Rosanna, ma a Montale cosa dovrebbero fare, con il loro 30% del "cancrovalorizzatore"? Lo hanno ereditato da voi, o no? a Agliana e Quarrata, voi compagni, dove siete? Come votate? non è il vostro modello, l'ATO? Ma non avete un pò di pudore? Prova a rispondere a queste domande.

Anonimo ha detto...

A me sembra di ricordare di aver sentito dire che un sindaco è il responsabile della salute dei suoi concittadini,ne consegue che il sindaco può se il cancovalorizzatore emette sostanze nocive per la salute dei cittadini farlo chiudere con una semplice ordinanza;quindi delle due una o il cancrovalorizztore è innocuo o come penso questo sindaco non porta nessun cambiamento rispetto achi lo ha preceduto.

Anonimo ha detto...

E quindi vorresti far carico a lui di chiudere il cancrovalorizzatore, come successe nel 2007 ( e tutti i sindaci sinistri sapevano), in modo che il deficit che ne verrebbe fuori (milioni di euro) sarebbe colpa sua, eh! E la dottoressa Gori (che ha l'aggravante di essere medico!) zitta e ferma, eh! Ma come ragioni? Almeno a Montale stanno cercando una alternativa!

Anonimo ha detto...

Ma come si può essere tanto vigliacchi,quando il sindaco era Razzoli l'ordinanza doveva farla lui perchè l'inceneritore era sul suo territorio adesso che finalmente a montale governa il partito dell'amore (escort e veline e put....) non si può più fare ma che bravi.

Anonimo ha detto...

Ma chi volete prendere per il culo? Siete peggio degli altri, siete dei berluschini arrivisti e basta.