lunedì 1 aprile 2013

Norme attuative per i 10.130 "Esodati": ancora uno stravolgimento della legge da parte del Ministro Elsa Fornero. Flore: "Ennesimo e grave atto di arbitrio e di arroganza del Ministro del Lavoro che, in un colpo solo ha fatto strame sia della normativa sulla contribuzione volontaria che della stessa legge di stabilità".


PISTOIA_ Come ricevuto volentieri pubblichiamo un comunicato stampa di Francesco Flore, coordinatore del Comitato Autorizzati alla Contribuzione Volontaria


In relazione all’art. 1 comma 231 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“legge di stabilità”), il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia ha emanato il decreto contenente le norme attuative per la salvaguardia di ulteriori 10.130esodati”. Tale decreto, come prevede la legge di stabilità, è in corso di sottoposizione al parere delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato e, ancor prima, alla Commissione Speciale istituita dal Presidente della Camera on. Laura Boldrini.
Il CACV (Comitato Autorizzati alla Contribuzione Volontaria) ha da poco appreso il contenuto del predetto decreto, riscontrando, a differenza di quanto garantito da autorevoli componenti della Commissione Lavoro della Camera, una notevole difformità rispetto alla norma di salvaguardia prevista nella legge di stabilità.
In particolare, gravissimo è lo stravolgimento operato dal Ministro del Lavoro nell’interpretare e dare attuazione al punto b) dell’art. 1 comma 231 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Infatti, nel decreto attuativo si impedisce la salvaguardia ai contributori volontari che hanno prestato attività lavorativa nel periodo intercorrente tra la data successiva all’autorizzazione ottenuta dall’INPS e il 4 dicembre 2011, mentre la si consente, pur con limitazioni, a coloro che hanno ripreso a lavorare successivamente al 4 dicembre 2011.
Si tratta di un ennesimo e grave atto di arbitrio e di arroganza del Ministro del Lavoro Elsa Fornero che, in un colpo solo ha fatto strame sia della normativa sulla contribuzione volontaria che della stessa legge di stabilità. La discriminazione è eclatante. Si considerino i seguenti due casi esemplificativi:
a) lavoratore autorizzato, ad esempio, nel 2005 che successivamente ha ripreso il lavoro dopo l’autorizzazione (magari con attività precarie e a termine) e che poi è rimasto definitivamente disoccupato prima del 4.12.2011: in base al testo del decreto non otterrà in alcun caso la salvaguardia;
b) lavoratore autorizzato, ad esempio, nel novembre 2011 e che, successivamente al 4 dicembre 2011, ha ripreso l’attività lavorativa: con limiti di reddito, il decreto ne consente la salvaguardia.
Dobbiamo purtroppo constatare che nonostante la volontà espressa chiaramente dai legislatori nel corso dei lavori della Commissione Lavoro, vi è stata la manipolazione, con lo stravolgimento totale dello spirito della legge di stabilità, da parte di un Ministro che ha dimostrato una volontà pervicace e assoluta nel voler colpire, già dai precedenti due decreti attuativi, la categoria di “esodati” più debole e meno protetta da partiti e sindacati, cioè quella dei contributori volontari.
Elsa Fornero
Una categoria beffata più volte: ex lavoratori non protetti da alcuna norma né indennità e spesso licenziati per fallimento aziendale, per chiusura definitiva di rapporti di lavoro precari e che hanno versato, dopo l’autorizzazione, decine di migliaia di euro per raggiungere il diritto alla pensione, sacrificando ogni risparmio, riducendosi in miseria con le loro famiglie, privi di ogni possibilità di reinserimento lavorativo sul crinale dei sessant’anni.
Peraltro, in precedenza, il Ministro si era anche fatto beffa delle Leggi 243/2004 e 247/2007, già dotate di copertura finanziaria, impedendo ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007 di poter accedere al trattamento pensionistico, con un violento atto arbitrario che annulla un diritto acquisito e già finanziato nei capitoli di bilancio dello Stato.
Ora chiediamo una presa di posizione forte, decisa, autorevole e senza alcun tentennamento, dell’intero Parlamento che denunci il totale arbitrio e il colpo di mano compiuto dal Ministro Fornero ai danni di una categoria di lavoratori mai rappresentata e difesa adeguatamente: gravi responsabilità, in tal senso, pesano sulle forze politiche della precedente legislatura, nonché sui sindacati, che hanno abdicato alla loro funzione, non contrastando adeguatamente la violenza e l'arroganza del potere del Ministro Fornero.
Chiediamo una presa di posizione che non si limiti a denunciare, ma che – a partire dalla Commissione speciale istituita dal Presidente della Camera on. Boldrini nonché dalle costituende Commissioni Lavoro di Camera e Senato - si faccia carico concretamente e immediatamente di correggere il testo del decreto ministeriale, consentendo a tutti gli autorizzati alla contribuzione volontaria che hanno prestato attività lavorativa dopo l’autorizzazione di ottenere la salvaguardia, così come da sempre assicurato nelle risposte che autorevoli componenti della Commissione Lavoro della Camera hanno fornito ai quesiti più volte sottoposti dal nostro Comitato in merito alle disposizioni della legge di stabilità.
 
31 Marzo 2013
 
Francesco Flore
Coordinatore CACV (Comitato Autorizzati alla Contribuzione Volontaria)

3 commenti:

Caterina Bini ha detto...

Questo è il parere della Commissione speciale per gli atti di Governo datato 3 aprile 2013, favorevole solo ad alcune "condizioni", che cercano di porre rimedio rispetto alle questioni evidenziate.
Caterina Bini

“La Commissione speciale per l’esame di atti del Governo,

esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 1);
rilevato che esso è adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 231-233, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l’obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;
ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 dell’articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell’adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti “esodati”), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il vero problema è sorto a causa del successivo comma 15, che limita l’applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);
preso atto che, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.000 salvaguardati, sebbene il numero degli esodati potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non sia ancora certo, pur trattandosi ormai del terzo provvedimento attuativo;
evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;

Caterina Bini ha detto...

ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto;
rilevato che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, quali ad esempio i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, nonché per la soluzione di problemi ancora aperti come quello dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, il comma 235 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;
segnalato che, con riguardo all’articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;
rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l’attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011, e non dopo, come previsto esplicitamente dalla legge;
ribadito, al contrario, che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi;
segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell’ambito dei vari uffici territoriali dell’INPS, venuta a crearsi una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;
evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell’istituto) – l’esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull’opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all’INPS l’intera attività di valutazione delle domande;
ribadita l’opportunità – vista l’assenza di un dato che certifichi il complessivo ammontare dei “prosecutori volontari” potenzialmente interessati – di introdurre una norma volta a prevedere l’obbligo di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela;
evidenziato un errore di carattere meramente formale all’articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al “raggiungimento del limite numerico”;
rilevata, infine, l’opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 6, comma 3, e, pertanto, di assicurare che l’attività istruttoria delle commissioni di cui al medesimo articolo 6 sia svolta a “costo zero”,

Caterina Bini ha detto...

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all’articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all’articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l’esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: che, successivamente all’autorizzazione sino a: a tempo indeterminato devono essere sostituite dalle seguenti: ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), occorre sostituire le parole: euro 7.500 con le seguenti: euro 7.500 annui;
all’articolo 3, comma 3, occorre sopprimere, in fine, le parole: nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
all’articolo 6, occorre sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all’esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3, considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l’esistenza di un preciso ordine di priorità nell’accoglimento delle predette domande, occorre che l’INPS non si limiti a certificare l’eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi, auspicando che il nuovo Parlamento giunga definitivamente ad una risoluzione strutturale;
all’articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l’attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia;
si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l’INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto in esame.”

(Giancarlo Giorgetti)