mercoledì 20 gennaio 2010

Petizione di Cittadinanza Attiva di Ferruccia riguardo alla Stazione radio base “Quarrata Olmo ”




QUARRATA_ Come ricevuto volentieri pubblichiamo una petizione presentata dal comitato Cittadinanza Attiva di Ferruccia:

Egregi Signori

Sindaco, Presidente del Consiglio, Assessori,
Consiglieri, Difensore civico e Concittadini
Comune di Quarrata

Prefetto di Pistoia

Direttore
Responsabile d’Igiene e Sanità Pubblica
Azienda USL 3 Distretto Pistoiese


Responsabile Dipartimento Provinciale Arpat Pistoia

Presidente della Giunta Regionale Toscana

Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale

Polab Laboratorio Elettromagnetico srl

Legambiente Circolo di Pistoia

Gestori: Telecom, Vodafone, Wind, H3G.

Determinate vicende della comunità civile ci inducono ancora una volta ad intervenire per contribuire in modo costruttivo al buon governo della Città.
Intendiamo dunque esporre alcune considerazioni su questioni prevalentemente di carattere sanitario ed avanzare specifiche richieste.

Oggetto di questa Petizione presentata ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto del Comune di Quarrata è il “Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni e Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile” approvati all’unanimità con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 il Lunedì 18 Maggio 2009.
In particolare ci riferiamo a quanto proposto ai Gestori di telefonia mobile nel “Piano territoriale ” riguardo alla Stazione radio base denominata “Quarrata Olmo ” e per la copertura sul territorio circostante della rete tecnologia Umts.
Imprescindibile è il richiamo a quanto scritto nella nostra Istanza presentata al Protocollo il Sabato 22 Dicembre 2007 e che alleghiamo.

I riferimenti legislativi che disciplinano la materia sono i seguenti:
- Decreto del Ministero dell’Ambiente 10 Settembre 1998 n. 381,
- Legge 22 Febbraio 2001 n. 36,
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 -
G.U. n. 199,
- Decreto Legislativo 1 Agosto 2003 n. 259,
- Legge Regionale 6 Aprile 2000 n. 54,
- Deliberazione del Consiglio Regionale 16 Gennaio 2002 n. 12.

In primo luogo desideriamo esprimere una parola di compiacenza verso gli Amministratori del Comune per aver approvato con sollecitudine il “Regolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazione ” in ottemperanza al 6° comma dell’articolo 8 della Legge 36/2001, che riportiamo in quanto corollario alle nostre argomentazioni: “I Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ”.
Sul Regolamento sopra menzionato formuleremo alcune osservazioni.
Il relativo “Piano territoriale ” è stato reso noto nell’Assemblea pubblica, appositamente convocata il Mercoledì 21 Aprile 2009 in Sala consiliare, durante la quale siamo intervenuti nel dibattito.

Esprimiamo dunque le nostre considerazioni:

1. Vorremmo che gli Amministratori ma anche i Partiti, le Associazioni ed i Cittadini non si prestassero alla diffusione della sindrome Nimby (“Not in my backyard” – Non nel mio giardino) . In questo caso il sintomo è il seguente: si gradirebbe una buona copertura del sistema Umts per l’uso dei telefonini di terza generazione e per il collegamento internet da personal computer in modalità wireless (senza filo) ma si vorrebbe la necessaria stazione radio base lontano da casa propria, che sia dunque collocata nel “giardino altrove” !
Ovviamente pareri e proteste devono essere ascoltate tutte ma occorre un serio discernimento degli Amministratori per valutare l’obiettività su basi scientifiche e normative di quanto chiesto, d’altro canto è indispensabile da parte dei cittadini acquisire appropriate informazioni.

2. Riguardo alla zona “Mollungo – Area presso Circolo sportivo ” all’interno della quale nelle planimetrie del “Piano territoriale ” risulta individuato il sito “Arboreto ex discarica ” proposto per la delocalizzazione dell’antenna da Via Podere delle lucciole, riteniamo che sarebbe stato necessario compiere una valutazione previa di carattere ambientale da parte del competente Ufficio comunale, atto che a nostro parere doveva essere previsto nel Regolamento approvato. Ci riferiamo a quanto per motivi cautelativi avevamo scritto nell’istanza allegata.

In tale zona vi sono:
a. una “ex discarica rifiuti solidi urbani e speciali” né a suo tempo “messa in sicurezza”, opera ritenuta necessaria nel 1995 “per impedire in assoluto lo scambio di fluidi…” dallo Studio Tecnico GTI commissionato dal Comune, né “bonificata” in quanto esclusa dal relativo Piano regionale perché i rifiuti sono risultati “mineralizzati” all’analisi compiuta da Arpat nel 1997. Successivamente vi è stato realizzato un “Arboreto” come intervento di riqualificazione in superficie, da noi apprezzato rispetto al degradante progetto del 1992 di un “Magazzino per stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi”. Teniamo ad evidenziare come l’area presenti problemi di stabilità del suolo, si vedano i cedimenti dei vialetti.
b. Un “impianto riciclaggio rifiuti inerti” che provoca polveri e rumori, il loro parziale contenimento dovrebbe essere garantito dalla barriera arborea adeguatamente alta e dall’irrigazione effettuata sia durante la frantumazione ma anche sui cumuli in deposito, vi è poi il conseguente traffico quasi continuo di mezzi pesanti in Via Don Orazio Ceccarelli.
c. Un “elettrodotto” alla distanza di circa 50 metri dal sito individuato, cioè una linea di distribuzione ad alta (o media) tensione che genera un campo elettrico ed un campo magnetico, i quali decrescono con l’aumentare della distanza. Sappiamo che il primo è facilmente schermato da alberi e soprattutto dalle pareti delle abitazioni, mentre non è così per il secondo.
d. Un’area industriale dismessa “ex tintoria” su Via Don Ceccarelli, con il relativo impianto di depurazione delle acque che confluivano nel fosso Senice. Tale impianto è stato “messo in sicurezza” ma il terreno attiguo sembra debba essere oggetto di “bonifica” da parte dei proprietari che presenteranno un progetto di riqualificazione. Infatti auspichiamo che detta area abbia un destino residenziale conforme alla classificazione di “Edifici preordinati alla delocalizzazione ” assegnata nel Regolamento Urbanistico del Comune in vigore dal 15 Ottobre 2008.
e. E’ in via di realizzazione una centrale di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica dalla radiazione solare proprio su un terreno confinante con l’Arboreto su lato ovest. Un progetto di privati che se pur rispettabile per il proposito di utilizzare energie rinnovabili, determina la produzione di campo elettrico e campo magnetico nell’ambito delle “frequenze industriali” sulle cui misure occorrerà acquisire informazioni. L’elemento più critico risulta essere “l’inverter”, un dispositivo collocato a valle dei pannelli che converte la corrente continua in corrente alternata a 50 Hz (hertz) cedibile poi alla rete Enel.

Poiché anche la stazione radio base è un “impianto ad impatto ambientale ” per le ragioni esposte nel punto successivo, citiamo quanto affermato dagli Autori di un testo al quale ci riferiremo frequentemente: “Le sorgenti elettromagnetiche devono essere inserite in un novero più ampio di elementi di disturbo ambientale e procedere ad una equa distribuzione degli stessi sul territorio ”.

Pertanto ci sembra inappropriato collocare un ulteriore impianto nel “Mollungo” e chiediamo l’applicazione del “principio di equità ” che è un principio di giustizia sociale. Con determinazione facciamo nostre le parole di esperti: “Il rischio derivante da benefici comuni non può essere scaricato esclusivamente solo su alcuni gruppi, ma ci deve essere una distribuzione equa ” .
Questa è la prima ragione per la quale contestiamo la proposta di quel sito.

3. La stazione radio base “Quarrata Olmo ” non suscita alcuna preoccupazione riguardo ad “effetti dannosi alla salute ” e quasi certamente è vero anche per esposizioni a lungo termine, invitiamo a documentarsi leggendo gli autorevoli pronunciamenti dell’Organizzazione Mondiale di Sanità e dell’Istituto Superiore di Sanità Italiano i cui presupposti sono le conoscenze scientifiche di fisica, chimica, biologia, e fisiopatologia.
Anche in questa petizione citiamo le conclusioni del pronunciamento Organizzazione Mondiale della Sanità n. 304 del 17 Maggio 2006: “Considerati i livelli di esposizione molto bassi e i dati accumulati fino ad oggi, non c’è nessuna evidenza scientifica che i deboli segnali prodotti dalle stazioni radio base e dalle reti wireless possano provocare effetti nocivi per la salute ”.
Ogni campo elettromagnetico ed in primis quello naturale, determina “effetti biologici ”, termini e significati ben diversi da “effetti nocivi per la salute ”. Le onde di cui stiamo parlando sono classificate come “radio ” nello spettro elettromagnetico, la loro frequenza è compresa fra 0,9 e 3 GHz (gigahertz 1GHz = 10 Hz) e gli effetti biologici ad esposizioni prolungate possono consistere se rilevabili, in un debole effetto termico o in una probabile polarizzazione di ioni.
Per avere un confronto semplice ed immediato si consideri che le onde elettromagnetiche provenienti dal naturale irraggiamento solare sono collocate nello spettro dell’ultravioletto e della luce visibile, hanno frequenza compresa tra 400 THz (terahertz 1THz = 10 Hz) e 30 PHz (petahertz 1PHz = 10 Hz) e possiedono un’energia enormemente superiore.
Ricordiamo che la loro energia è direttamente proporzionale alla frequenza.
A tutti sono noti gli effetti dell’esposizione al sole: benefici se modesta, dannosi se eccessiva.
La stazione radio base è pur sempre un “impianto ad impatto ambientale” in quanto sorgente artificiale di campo elettromagnetico la cui intensità deve rientrare nei “valori di attenzione” previsti dalla normativa - DPCM 2003 -.
A conferma di ciò si consideri l’adozione nelle norme legislative del “Principio di precauzione ” .
Tuttavia è interessante conoscere il livello del “fondo elettromagnetico ambientale ad alta frequenza ” presente nelle nostre case. Tale fondo deriva in massima parte dal contributo dei segnali radiotelevisivi e il suo valore si aggira intorno a 0,5 V/m (volt al metro).
E’ indispensabile sapere che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003 fissa il “limite di esposizione ” per un tempo inferiore a 4 ore in 20 V/m a questo intervallo di frequenza ma pone come “valore di attenzione ” il limite di 6 V/m, nel nostro caso quando il segnale giunge alle abitazioni vicine è inferiore a 1 V/m nella massima funzionalità dell’antenna e nel calcolo previsionale, ma 0,3 V/m quale valore effettivo .


4. La seconda ragione in base alla quale contestiamo la delocalizzazione proposta la esprimiamo partendo da alcuni noti presupposti di carattere scientifico, tecnico e legislativo.
a. Maggiore è la distanza tra telefonino (terminale) e stazione radio base e maggiore sarà l’intensità di campo elettromagnetico emessa da entrambi perché sia effettuato il collegamento.
b. Le stazioni radio base diffondono in continuazione un “segnale di servizio ” a piena potenza su un canale ben preciso, anche in assenza di telefonate. Questo segnale ha lo scopo di rendere nota la presenza della stazione ai telefoni cellulari che si trovano nell’area servita dall’antenna stessa. Anche l’intensità di questo segnale dipende dal raggio di copertura della stazione radio base.
c. Più grande è la cella (area territoriale fornita dal servizio) e probabilmente maggiore sarà il numero di telefonate gestite se pur nei limiti delle conversazioni per cui essa è equipaggiata, quindi più elevata sarà la potenza complessiva emessa dalla stazione radio base.
d. Il segnale (intensità di campo elettromagnetico) emesso dalla stazione radio base si riduce con la distanza (Algoritmo di calcolo del campo elettrico) .
e. Favorire l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (cositing), riducendo al contempo il numero di siti complessivi . In tal caso il campo elettrico risultante non è dato dalla somma aritmetica dei singoli contributi ma si ottiene moltiplicando il valore del campo elettrico dovuto ad un solo operatore per la radice quadrata di N, dove N corrisponde al numero dei gestori. Consideriamo ad esempio una stazione radio base sulla quale si passa da uno a quattro gestori, il valore previsionale aumenterà di un fattore pari alla radice di 4, cioè 2. Pertanto dove il campo elettrico era 1 V/m diventerà 2 V/m ma quale valore effettivo è ragionevole aspettarsi circa 0,6 V/m (nota 8).
f. Dalla planimetria dell’impianto “Quarrata Olmo” - Allegato 1 Tavola 1 - nella quale sono indicati il possibile raggio di copertura e l’orientamento delle antenne, si rende evidente che il Gestore Telecom ha inteso coprire con il suo servizio prevalentemente la fascia residenziale di Ferruccia, Vignole ed Olmi.
g. Il raggio di copertura per l’antenna Umts è di circa 300 – 400 metri, come affermato dai tecnici del Laboratorio Polab durante gli incontri pubblici .
h. Il principio cardine della legislazione è il seguente: “minimizzare l’intensità, l’esposizione e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sulla popolazione ”, Legge 36/2001.

Da tutto ciò si evince che la delocalizzazione dell’antenna proposta a Telecom da via Podere delle lucciole all’Arboreto del Mollungo per una distanza di circa 500 metri risulti incoerente con quel fondamentale principio.
Tale proposta è riferibile con ogni probabilità agli indirizzi che l’Amministrazione Comunale ha fornito allo Studio Polab a seguito di criticità sociali.
Anche se in base al “calcolo previsionale” il segnale giungesse ai residenti di Ferruccia, Vignole e Olmi ai quali si vuole offrire la copertura, è innegabile che aumenterà l’intensità di campo emessa sia dai terminali che dalla stazione radio base affinché sia effettuato il collegamento, inoltre aumenterà anche l’intensità di campo del “segnale di servizio”; quindi avremo complessivamente una maggiore e non una minore esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici !
E’ importante ricordare che la migliore localizzazione della stazione radio base per minimizzare l’esposizione è il principale aspetto degli “obiettivi di qualità ” previsti dalla normativa.
A testimonianza che il “sito ottimale ” per la stazione radio base utile alla copertura di quella specifica fascia residenziale è proprio dove si trova adesso o nelle immediate vicinanze, vi sono i “Piani di sviluppo della rete ” di Vodafone e H3G, il primo aveva indicato quel sito specifico e il secondo quella zona.
Ulteriore conferma della validità di quel sito è che la stazione radio base è in prossimità di zone ad espansione urbanistica residenziale prevista dal vigente Regolamento Urbanistico, il riferimento è alle “Aree a pianificazione differita di tipo 1” Apd1 e precisamente le n. 13 – 14 – 15 – 16 per un totale di mq 41.159.

5. Il principio fondamentale della normativa di “minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici ” ha il suo radicamento nel diritto alla tutela della salute. L’individuazione dei siti per la “corretta localizzazione degli impianti ” è stata demandata dalle Regioni ai Comuni i quali hanno la funzione di identificare le “aree idonee e compatibili ” .
Poiché la minore esposizione si realizza principalmente con l’appropriata distanza tra stazione radio base e terminali (telefonini) garantendone la copertura, ma anche con il rispetto dei limiti di emissione e con la migliore tecnologia applicabile, può determinarsi una incongruenza tra la volontà di collocare le stazioni radio base su aree o edifici di proprietà pubblica per introitare il canone di affitto del Gestore e l’individuazione del “sito ottimale per minimizzare l’esposizione dei residenti ”.
Pertanto dove “l’area di ricerca ” per il sito ottimale indicata dagli operatori comprende una proprietà pubblica non si pone il problema e quindi è ampiamente giustificabile la preferenza di questa, ma se non è così si attua una scelta inspiegabile sul piano scientifico e normativo in quanto potrebbe determinare, come avviene nel nostro caso, un aumento dell’esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
A nostro avviso sarebbe auspicabile se la Regione Toscana con una disposizione legislativa o deliberativa consentisse ai Comuni di acquisire per finalità pubbliche, dove possibile, la superficie di terreno individuata come sito ottimale.

6. In merito a quanto previsto sui siti sensibili, condividiamo quanto affermato dagli autori del testo citato: “la regolamentazione della distanza dai siti sensibili non ha fondamento scientifico, è sul valore di campo che dobbiamo porre limitazioni ” . Poiché i campi si attenuano sempre all’aumentare della distanza dalla sorgente, maggiore è la distanza tra stazione radio base e telefonini lo ripetiamo ancora, superiore sarà l’intensità di campo emessa da entrambi per effettuare il collegamento. Il riferimento è a quelle strutture dove è elevato il numero di telefonini esempio scuole ed ospedali.

Pertanto per le ragioni suddette chiediamo:

agli Amministratori del Comune di Quarrata
1. che sia effettuata una nuova valutazione riguardo alla proposta di
delocalizzare la stazione radio base “Quarrata Olmo” sul Mollungo
tenendo in considerazione che il sito dove si trova adesso
è ottimale per le ragioni sufficientemente esposte, e che dunque può
essere oggetto di “cositing”.
2. che l’Amministrazione valuti in base alla normativa vigente, la
possibilità di acquisire quel sito per finalità pubblica o che in
alternativa provveda all’acquisizione di un sufficiente appezzamento
di terreno attiguo, esempio ad est della medesima strada, per un
possibile trasferimento. Qualora ciò non sia praticabile chiediamo
che tale valutazione sia effettuata in futuro ogni volta che vi
saranno sviluppi normativi.
3. che si provveda a svolgere un’adeguata campagna informativa di conoscenze in materia.

Agli altri destinatari della Petizione
di compiere quegli atti inerenti alle funzioni del proprio Ufficio e ritenuti opportuni.

Con l’occasione porgiamo i nostri deferenti saluti.


Comitato Cittadinanza attiva
Vicepresidente- Primo firmatario
Paola Allegri

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