Lo ha affermato l’assessore alle attività produttive, lavoro e formazione Gianfranco Simoncini che scrivendo al ministro dello sviluppo economico lo ha sollecitato a “ripensare” la norma.

In pratica la nuova versione dell'articolo libera dai vincoli della tutela giuridica buona parte delle opere di design industriale, con effetti decisamente negativi per le imprese che su tali opere (modelli, disegni, marchi) basano, molto spesso, la loro presenza qualificata sui mercati mondiali.
«In particolare – scrive l'assessore – la nuova formulazione dell'articolo 239 è destinata a provocare nefaste conseguenze per l'intero comparto produttivo dell'industrial design, un settore in cui la nostra Regione può vantare un ruolo di vera e propria eccellenza, un valore da cui ha tratto grande vantaggio tutto il paese».

Secondo l’assessorato regionale dalla modifica dell’articolo 239 del Codice di proprietà industriale vi sarebbero “gravi conseguenze da un punto di vista economico-sociale, oltre che giuridico”. Oltre alle aziende quarratine sono particolarmente interessati anche i distretti di Siena-Poggibonsi, Valdarno-Arezzo, Quarrata-Pistoia, Empoli-Santa Croce
Simoncini sottolinea le «gravi conseguenze da un punto di vista economico-sociale, oltre che giuridico, che potrebbero derivare dalla recente modifica dell'articolo 239 del Codice di proprietà industriale».
Tra le pieghe del decreto legge 131/2010 c’è una disposizione, l'articolo 123, modificativo dell'articolo 239 del Codice, che di fatto cancella dal pubblico dominio tutta una serie di opere del disegno industriale.
Ecco di seguito il testo:.
Art. 239
(Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore)
1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformita' con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso".
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