domenica 2 gennaio 2011

Ecco gli orari di apertura e chiusura dei negozi fissati per il 2011 a Quarrata. Il calendario delle deroghe.

QUARRATA_Con una ordinanza sono stati adeguati gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali per l’anno 2011.
In conformità alle nuove disposizioni di legge all’accordo d’area vasta sottoscritto nell’ambito dell’area commerciale metropolitana Firenze-Pistoia-Prato l’amministrazione comunale, recepito le proposte della delegazione dei commercianti di Confcommercio, le associazioni di categoria e i sindacati, ha stilato una proposta di calendario e di conseguenza il provvedimento comunale che fissa anche i termini per la mezza giornata di chiusura nonché le aperture domenicali e festive. Ciò in base al numero massimo di 22 giornate di deroghe all’obbligo di chiusura domenicale.
Ecco in sintesi cosa provvede l’ordinanza:
Orari di apertura e chiusura. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio nel 2011 possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle 0re 7 alle ore 22. Nel rispetto di tali limiti l’esercente potrà liberamente determinare l’orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando il limite delle 13 ore giornaliere
Chiusura domenicale e festiva - Deroghe. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva.
E’ consentito derogare all’obbligo della chiusura nei seguenti giorni:
ZONA OLMI
• giovedì 06 gennaio 2011 (Epifania);
• domenica 09 gennaio 2011 (prima domenica dopo l’inizio dei saldi);
• domenica 16 gennaio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 20 febbraio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 20 marzo 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 10 aprile 2011 (festività a scelta);
• domenica 17 aprile 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 15 maggio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 22 maggio 2011 (festività a scelta);
• domenica 18 settembre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 09 ottobre 2011 (festività a scelta);
• domenica 16 ottobre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 23 ottobre 2011 (festività a scelta);
• domenica 13 novembre 2011 (festività a scelta);
• domenica 20 novembre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 27 novembre 2011 (ultima domenica di novembre);
• domenica 04 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• giovedì 08 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• domenica 11 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre):
• domenica 18 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• due domeniche o festività, da individuarsi nel corso dell’anno, scelte dal comune
in ragione delle esigenze emergenti dalla realtà locale
ALTRE ZONE COMUNALI
• giovedì 06 gennaio 2011 (Epifania);
• domenica 09 gennaio 2011 (prima domenica dopo l’inizio dei saldi);
• domenica 16 gennaio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 20 febbraio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 20 marzo 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 17 aprile 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 08 maggio 2011 (festività a scelta – Fiera OAMI);
• domenica 15 maggio 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 19 giugno 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 11 settembre 2011 (festività a scelta – Vetrine Viventi);
• domenica 18 settembre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 02 ottobre 2011 (festività a scelta – Festa dell’Uva);
• domenica 16 ottobre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 20 novembre 2011 (terza domenica del mese);
• domenica 27 novembre 2011 (ultima domenica di novembre);
• domenica 04 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• giovedì 08 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• domenica 11 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre):
• domenica 18 dicembre 2011 (festivo del mese di dicembre);
• tre domeniche o festività, da individuarsi nel corso dell’anno, scelte dal Comune in ragione delle esigenze emergenti dalla realtà locale.
Resta inteso che gli operatori che si avvarranno della facoltà di deroga dovranno rispettare la normativa in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali nonché rispettare la chiusura nelle festività di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre.
L’ordinanza del sindaco fissa anche le norme per quanto riguarda la chiusura infrasettimanale: ricordiamo che per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio resta facoltativa la mezza giornata di chiusura infrasettimanale (che può essere scelta comunque nelle mezze giornate di lunedì mattina, mercoledì o sabato pomeriggio.
Per i negozi di generi alimentari è prevista poi che sia garantita l’apertura al pubblico in caso di tre o più festività consecutive.
Anche nel 2011 sono previste alcune deroghe all’obbligo di chiusura notturna con la possibilità per l’attività di vendita fino alle ore 24.
Questo il calendario concordato con il Comune:
ZONA OLMI
Aperture serali estive: mercoledì 6, 13, 20 e 27 luglio;
Aperture serali invernali: 22 e 23 dicembre;
ALTRE ZONE COMUNALI
Aperture serali estive: mercoledì 29 giugno; 6, 13, 20 e 27 luglio; 3 agosto;
Aperture serali invernali: 22 e 23 dicembre.
Gli esercenti hanno l’obbligo di rendere noto al pubblico gli orari di apertura e chiusura, l’eventuale giornata di riposo settimanale mediante cartelli ben visibili o altri mezzi di informazione.
Le disposizioni del provvedimento del Comune non si applicano tuttavia alle seguenti tipologie di attività:
1. le rivendite di generi di monopolio;
2. le gelaterie e gastronomie;
3. le rosticcerie e le pasticcerie;
4. gli esercizi specializzati nella vendita, in maniera esclusiva o prevalente, di uno o più dei seguenti prodotti: bevande, caramelle, confetti, cioccolatini, gomme da
masticare e simili, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato,
stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale;
5. agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri;
6. agli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aereoportuali;
7. agli esercizi di vendita posti all’interno delle stazioni di servizio autostradali o delle sale cinematografiche.
Per chi viola le norme dell’ordinanza sono previste sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro.
a.b.

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