lunedì 2 luglio 2012

Annullata la gara d'appalto per le piste ciclabili a Quarrata/ Pubblicato il testo della sentenza del Consiglio di Stato. Comune e raggruppamento resistente condannato a pagare spese per 6mila euro.


QUARRATA_  Sul sito http://appaltiecontratti.uniroma2.it/wp-content/uploads/2012/07/6.-cons-stato-n.-3682.pdf è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Comune di Quarrata per la riforma della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00778/2012 riguardante l’affidamento dei lavori per la realizzazione della rete di mobilità ciclabile sul territorio comunale.

Di seguito riportiamo il testo integrale


N. 03682/2012REG.PROV.COLL.

N. 03694/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3694 del 2012, proposto da: Comune di Quarrata, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Annalisa Lauteri e Leonardo Limberti, con domicilio eletto presso Annalisa Lauteri in Roma, via Panama, n. 58;
 contro
Vescovi Renzo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Ghelli e Anna Mattioli, con domicilio eletto presso Anna Mattioli in Roma, Piazzale Clodio, n. 61;
nei confronti di
Società Endiasfalti Spa, Impresa Cafissi Alvaro, Guarducci Costruzioni Srl, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Manetti, con domicilio eletto presso Massimo Gentile in Roma, via Sebino, n. 29;
Rosi Leopoldo Spa, Lorenzini Srl, Orsi Ilio Srl, Impresa Banchelli Remo, Co.Ar.Co. Consorzi Artigiani Costruttori Società Consortile A Rl, Centauro Srl, Mancini Costruzioni di Alberto Mancini;
 per la riforma della sentenza breve del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE I n. 00778/2012, resa tra le parti, concernente affidamento dei lavori per la realizzazione di una rete di mobilità ciclabile
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
 Visti gli atti di costituzione in giudizio di Vescovi Renzo Spa e di Società Endiasfalti Spa e di Impresa Cafissi Alvaro e di Guarducci Costruzioni Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
 Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Annalisa Lauteri, Andrea Ghelli, Anna Mattioli e Maurizio Manetti;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per la definizione del giudizio con sentenza succintamente motivata ai sensi dell’art. 74 del codice del processo amministrativo;
Rilevato che il Primo Giudice ha accolto il ricorso proposto in primo grado da Vescovi Renzo s.p.a. avverso gli atti relativi alla procedura di gara in esame reputando fondato il motivo con il quale la parte ricorrente aveva dedotto l’illegittima composizione della commissione giudicatrice in ragione della presenza, quale membro esterno, del dirigente responsabile dell’Ufficio tecnico del Genio Civile di Area vasta di Firenze, Prato, Pistoiae Arezzo;
Ritenuto che l’appello proposto dal Comune non merita accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono:
- a norma dell’art. 84, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”;
-la causa di incompatibilità risulta ricorrere nel caso di specie in quanto il suddetto componente della commissione ha preso parte attiva alla procedura relativa al contratto in esame esprimendo, nell’esercizio delle proprie funzioni dirigenziali, parere favorevole al progetto relativo al contratto da aggiudicare recante puntuali prescrizioni tecniche (provvedimento 16 agosto 2011 prot. 208882);
- non assume rilievo la circostanza, dedotta dall’appellante, secondo cui il provvedimento sarebbe stato sottoscritto da un funzionario all’uopo delegato dal dirigente in esame, in quanto la delega avente ad oggetto “la firma degli atti amministrativi connessi a procedimenti a difesa del suolo” non incide sulla sostanziale imputazione dell’atto alla sfera giuridica del titolare dell’ufficio e sulla conseguente ricorrenza, sul piano della lettera della norma e della ratio che la anima, della causa di incompatibilità ravvisata dalla sentenza appellata;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che le spese debbono seguire la regola della soccombenza ed essere liquidate nella misura in dispositivo specificata;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, condanna in via solidale il Comune di Quarrata e il raggruppamento resistente al pagamento, in favore della Vescovi Renzo s.p.a., delle spese del presente grado di giudizio che liquida nella misura di euro 6.000//00 (seimila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Baccarini, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Carlo Saltelli, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere



L'ESTENSORE                                   IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)



.Vedi anche: http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato...
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3 commenti:

Anonimo ha detto...

...e io pago!!! Ancora una volta dimostrata la superficialità (voglio essere buono) degli uffici comunali nell'amministrare la cosa pubblica. Mi auguro che i 6.000 euro di spese legali, oltre ovviamente a quelle degli avvocati, siano addebitate a chi ha commesso questo banale quanto indecente illecito. Ma nutro forti dubbi su ciò. Sperando inoltre che questo non influisca sulla realizzazione e completamento del PIUSS. Perchè se così fosse il danno sarebbe ancor maggiore.
lorenzo

Anonimo ha detto...

Riusciranno mai i quarratini, caparbiamente convinti nelle loro scelte politiche, a rendersi conto quanto sia stata e lo sia tuttora incapace e opportunista la classe governante del proprio comune?
Il Sindaco Mazzanti ha sicuramente ancora molta strada avanti a sè per dimostrare il contrario, ma parte già con un deficit non indifferente se consideriamo la piscina di Vignole, la cassa di espansione di Caserana (oltre all'irrisolto rischio idraulico), il ritardo del prolungamento di via Firenze e purtroppo quest'ultimo (ma non ultimo ahimè) caso delle piste ciclabili. Il tutto condito dal fatto che proprio il sig. Mazzanti ha fatto parte di quell'Amministrazione responsabile di questi... "disagi".
l.b.

Anonimo ha detto...

In questo giorno il "nostro pensiero va" all'enorme quantità di nostri e vostri denari che si rischia di buttare e di cui, se ciò succederà, qualcuno dovrà rendere conto....!!!

Lista civica Quarrata (da Facebook)