QUARRATA_ Nel consiglio comunale di martedì 8 novembre all’ordine del giorno ci sarà anche una mozione di appoggio alla proposta di legge sull’“omicidio stradale”.
L’ha presentata il sindaco Sabrina Sergio Gori che sul proprio blog spiega le ragioni che l’hanno portata a condividere l’iniziativa predisposta attraverso un lavoro comune fra l’associazione Lorenzo Guarnieri, l’associazione Gabriele Borgogni, l’associazione amici e sostenitori della polizia stradale, il Comune di Firenze, la Polizia Municipale di Firenze e l’Aci Firenze.
La proposta di legge a cui hanno già aderito numerosi Comuni è stata recentemente presentata al presidente della commissione Trasporti della Camera che si è dimostrato disponibile a discuterla con i promotori e con le altre associazioni che si occupano di sicurezza stradale.
Al raggiungimento di 60.000 adesioni la proposta sarà consegnata alle Commissioni Trasporti e Giustizia sia della Camera che del Senato.
In Italia ogni anno quasi 5000 persone perdono la vita in seguito a scontri stradali. Almeno un terzo di questi sarebbe riconducibile alla fattispecie dell' "omicidio stradale".
“L’associazione Lorenzo Guarnieri- scrive il sindaco di Quarrata - ha promosso una legge di iniziativa popolare per istituire il reato di omicidio stradale, che adesso non è contemplato nel nostro codice penale. E’ una proposta di legge che vuol colpire chi, guidando sotto l’effetto di alcool o di droghe, provoca incidenti mortali o danni permanenti ad altre persone. Ognuno è libero di fare quello che vuole finché la propria libertà non limita quella degli altri e, guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza è un pericolo non solo per sé, ma anche per gli altri, per chi inconsapevole e senza alcuna colpa si trova a passare di lì per caso. Occorre prevenire gli incidenti mortali, occorre proteggere la vita, perché in una società giusta chi si mette alla guida senza essere in condizioni adeguate deve sapere che la società non lo “coprirà” per questo”.
Sara Cinalli |
“Vorrei che il nostro Paese fosse sicuro e civile, vorrei che tutti insieme cercassimo di salvare vite umane, e di evitare il rimorso tardivo di chi si rende conto che, con il suo comportamento sbagliato, ha tolto la vita a chi tanto avrebbe potuto fare per la nostra società. Occhio alla strada! Guidare è un piacere, ma è necessario farlo in sicurezza, per sé e per gli altri: il senso di responsabilità di ognuno può servire a rendere migliore il nostro stile di vita e la nostra società”.
Il sindaco di Quarrata auspica che la mozione di appoggio alla proposta di legge sull’omicidio stradale- già firmata da tanti cittadini- sia appoggiata da tutti i gruppi consiliari.
Sui siti www.occhioallastrada.it e www.omicidiostradale.it ci sono tutte le informazioni su come aderire alla proposta, firmando on-line o con gli appositi moduli cartacei.
Sempre sul blog troviamo una "lettera" scritta dal sindaco a Lorenzo Guarnieri:
Caro Lorenzo,
scrivo a te, ma potrei scrivere a molti altri ragazzi e ragazze che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto. Hai lasciato questa terra ucciso da una signore ubriaco, che pensava di avere tutti i diritti del mondo, anche quello di fregarsene della vita degli altri.
Chissà quante cose potevi fare nella tua vita, quanto avresti potuto dare agli altri, se solo te lo avessero lasciato fare!
Ti potrei raccontare di Sara, anche lei come te, ci ha lasciato a 17 anni su uno scooter, investita da un altra persona che non ha rispettato le regole, cui non è importato nulla se, mettendosi al volante, poteva decidere un destino così crudele per una giovane: chissà quanto avrebbe potuto dare a tutti noi anche Sara.
Voi giovani siete così belli e pieni di vita, alla quale spalancate le braccia per afferrarla tutta!
Sabrina Sergio Gori
Di seguito riportiamo il testo della proposta di legge:
Proposta di legge popolare ex articolo 71, secondo comma, della Costituzione
(articoli 7,8, 48 e 49 l. 25 maggio 1970, n. 352, e articolo 14, comma 1, l. 21 marzo 1990, n. 53)OMICIDIO E LESIONI STRADALI
Premessa
Il fenomeno dell’infortunistica stradale ha ormai raggiunto livelli di pericolosità non più contrastabili con l’attuale quadro normativo, basato su fattispecie di illecito penale caratterizzate quale elemento psicologico dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del Codice della Strada.
Non esiste nell’ordinamento giuridico un’autonoma ed adeguata considerazione del fenomeno stesso, la cui tutela, proprio per la ricordata gravità delle conseguenze, non può essere affidata solamente a ipotesi di reato dogmaticamente “non volontarie”, sebbene recentemente aggravate mediante la previsione di singole fattispecie circostanziate. A chi, per lavoro o per sventura, è stato obbligato a confrontarsi con questo fenomeno, è purtroppo evidente tale mancanza di attenzione specifica per omicidio e lesioni stradali, comunque riconducibili agli omonimi reati colposi, ancorché come già detto in forma aggravata.
Con questa proposta si intende colmare quella che viene sentita come una vera e propria lacuna normativa inaccettabile perché non rispondente a criteri di proporzionalità tra i beni che si mettono a repentaglio ( vita ed integrità fisica) e l’atteggiamento psicologico del reo. In tale ottica diventa determinante incidere non soltanto sull’entità della pena e sulle misure che ne garantiscano l’immediata efficacia, ma soprattutto sul corretto inquadramento dell’approccio psicologico di chi, consapevole della pericolosità della propria condotta, ne accetta il rischio in totale dispregio delle pressoché inevitabili conseguenze della stessa. Ecco perché si intende creare un quadro sanzionatorio autonomo, ma comunque basato su fattispecie legislative che in circostanze oggettive ben precise e sintomatiche della volontarietà indiretta del proprio operato ne implichino l’inquadramento in tali termini individuando per la prima volta, in Italia, le fattispecie autonome dell’omicidio e delle lesioni personali stradali.
Negli ultimi anni si è assistito a coraggiosi tentativi di giudici che hanno cominciato ad inquadrare non come non colposo l’omicidio riconducibile all’infortunistica stradale, individuando un diverso, e più grave, atteggiamento psicologico dell’autore che in presenza di ben particolari presupposti oggettivi (stato di ebbrezza, alterazione da sostanze stupefacenti), si sia comunque posto alla guida di un veicolo, con ciò solo accettando il rischio, non tanto di produrre un pericolo potenziale alla sicurezza della circolazione, quanto di provocare la morte di altri, in evidente dispregio al bene giuridico “vita”. Anche dalla lettura di tali sentenze trae forza l’esigenza di creare già a livello normativo fattispecie autonome sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, che si contrappongano a quelle meramente colpose, per definizione caratterizzate da un livello di disvalore sociale decisamente minore e per certo nemmeno a livello di immaginario collettivo paragonabile a quello che si va necessariamente a ledere.
Per rendere immediatamente intellegibile l’intento di questa proposta, vanno ancora sottolineati tre aspetti:
- da un lato, il fenomeno infortunistica stradale – che produce, in termini di costi sociali, somme pari al 2,6% del prodotto interno lordo italiano – ha assunto dimensioni e forme tali da necessitare, a livello di interesse istituzionale e di impatto normativo, un decisivo cambio di impostazione, privilegiando la parola "omicidio" a tutto ciò che residualmente lo caratterizza,
- dall’altro, la oggettiva difficoltà di individuare un discrimine netto tra dolo indiretto e colpa con previsione nel caso di morte/lesioni collegate a scontri stradali, causati da individui sotto effetto di alcol e/o droga, che non può essere rimessa all’iniziativa e alla sensibilità di singoli magistrati coraggiosi;
- vengono volutamente tralasciati, per doverosa scelta sistematica, certo non per disinteresse, le possibili conseguenze di distorsioni interpretative della normativa sull’assicurazione R.C., con il chiaro intento e monito al legislatore futuro di farne oggetto di tempestiva e successiva modifica adeguatrice per garantire l’importante tutela risarcitoria quale ristoro, se non altro materiale, dei gravissimi danni subiti dalle vittime della strada e dai loro familiari.
Con tali premesse, si pensa possa essere chiaro anche nella forma l’articolato normativo che si va a
proporre. Esso si compone di 12 articoli suddivisi in tre diversi capi, a seconda del testo di riferimento sul quale si va ad incidere, essendosi posta la necessità di armonizzazione delle diverse fonti del diritto che a vario titolo disciplinano la materia: il codice della strada, il codice penale ed il codice di procedura penale.
CAPO I
MODIFICHE AL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 NUOVO CODICE DELLA STRADA
Articolo 1 (Modifiche all'articolo 219- Revoca della patente di guida)
Nell’articolo 219, in fondo al comma 3-ter è aggiunto il seguente periodo:Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bis c.p. non è più possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori. Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento di commissione del fatto non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l’impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli.
Articolo 2 (Modifiche all'articolo 222-Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati
Nell’articolo 222, il comma 2 è sostituito dal seguente:
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all’art. 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
In caso di sentenza di condanna per i reati di lesioni personali stradali di cui all’articolo 582-bis c.p. la durata della sospensione della patente è raddoppiata.
Nel caso in cui il reato di cui al comma precedente sia commesso da conducente di età inferiore a 18 anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del conseguimento del 25° anno di età.
Nel caso di omicidio colposo, la sospensione è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all’articolo 575-bis c.p. si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori.
Articolo 3 ( Modifiche all'articolo 223-Ritiro della patente in conseguenza a ipotesi di reato
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione della patente a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’art.575-bis c.p.. Il provvedimento, per i fini di cui all’art. 226,comma 1, è comunicato all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
Nell’articolo 223 comma 2 il terzo periodo è sostituito dal seguente:
Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente è a tempo indeterminato laddove si proceda per il delitto di cui all’art. 575 – bis c.p.CAPO II
MODIFICHE AL R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. Approvazione del testo definitivo del Codice penale
Articolo 6 (introduzione del reato di cui all’articolo 575-bis omicidio stradale)
Dopo l’articolo 575 c.p. è inserito l’articolo 575-bis:
575-bis (omicidio stradale). Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni .Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni ventuno.
Articolo 7 (Modifiche all’articolo 576 c.p. Circostanze aggravanti)
All’articolo 576, comma 1, c.p. la parola “precedente” è sostituita con “575 c.p.”
Articolo 8 (introduzione dell’articolo 582-bis c.p. reato di lesioni personali stradali)
Dopo l’articolo 582 c.p. è inserito l’articolo 582-bis c.p.:
582-bis (lesioni personali stradali). Chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da due mesi a due anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze
aggravanti previste dall’articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Articolo 10 (Modifiche dell’articolo 589 c.p. omicidio colposo)L’articolo 589, comma 3, numero 1) c.p. è sostituito dal seguente:
“1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.2) soggetti di cui all’art.186-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 gr.”
Articolo 11 (Modifiche dell’articolo 590 c.p. lesioni personali colpose)
Nell’articolo 590, comma 3, c.p. secondo periodo le parole ed i numeri “dell'articolo 186, comma 2, lettera c) sono sostituite dalle parole e dai numeri “dell’articolo 186, comma 2 lettere a) e 186-
bis, comma 1Nell’art.590, il comma 5 è sostituito dal seguente:
“Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso”.
CAPO III
MODIFICHE al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale
Articolo 13 (Modifiche articolo 380 c.p. arresto obbligatorio in flagranza)
Nell’articolo 380, comma 2, c.p.p. dopo la lettera m è inserita la lettera n)
n) delitto di omicidio stradale previsto dall’articolo 575-bis c.p
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
UfficialeA.B.
1 commento:
Andrebbero fatti volantini per coinvolgere anche chi non ha internet e andrebbe organizzata una campagna informativa nelle scuole.Senza allarmismi ma, conosco le strade pericolose della zona....e i ragazzi devono essere consapevoli fin da piccoli...
Paola Cappellini (da Facebook)
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