venerdì 29 novembre 2013

"Deprecabile e illegale utilizzo dei docenti di sostegno come tappabuchi". Nelle scuole pistoiesi l'integrazione degli alunni con handicap è un optional. La "denuncia" di Cobas Scuola. "Segnalateci chi non rispetta le leggi vigenti ".



 PISTOIA_ Come Organizzazione Sindacale abbiamo più volte segnalato ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pistoia e allo stesso Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale il deprecabile e illegale utilizzo dei docenti di sostegno come «tappabuchi» per sostituire docenti assenti, togliendoli all'alunno diversamente abile.
La storia non è nuova, ma è diventata ancora più grave dopo i tagli dei fondi alle scuole e la costante riduzione degli insegnanti di sostegno.
Questa situazione è ulteriormente aggravata dal comportamento di molti Dirigenti Scolastici che nella nostra provincia utilizzano i docenti di sostegno con modalità che finiscono per azzerare il diritto allo studio e all'integrazione del diversamente abile.
Nemmeno il contratto d'istituto può derogare a norme imperative di legge come nel caso dell'art. 13 comma 6 della L. 104/92, che recita: «Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti». 

 
L’ utilizzo improprio dei docenti di sostegno, ampiamente tollerato dall'amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d'integrazione in favore degli alunni con handicap.
L'insegnante di sostegno, docente contitolare della classe, in caso di presenza o assenza dell'alunno disabile non può essere impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio del disabile sancito dalla legge 104/92 e si violerebbe il principio di contitolarità innanzi citato.
In caso di assenza dell'alunno, l'insegnante di sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. Infatti in assenza del diversamente abile, il docente di sostegno non può essere in nessun modo considerato a disposizione ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13 comma 6 della L.104/92. Inoltre, poiché il docente di sostegno lavora sempre in compresenza, l’assenza del docente curricolare deve essere supplita con un altro docente.
Sulla base di quanto sopra esposto, si invitano i docenti di sostegno e i genitori a segnalare gli istituti scolatici in cui i dirigenti scolastici non rispettano le leggi vigenti, al fine di mettere in campo tutte le iniziative necessarie affinché venga garantito anche a Pistoia il diritto allo studio e all’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili.
Per contatti: Cobas Scuola di Pistoia tel/fax 0573 994608, e-mail:
cobaspt@tin.it .
Pistoia, 29 novembre 2013
COBAS-SCUOLA PISTOIA

 

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