giovedì 4 aprile 2013

Esodati, salvaguardia per i contributori volontari. Approvato dalla Commissione Speciale della Camera il III decreto Fornero . Il testo del parere con "condizioni" ed "osservazioni".



ROMA-PISTOIA_ L'On Caterina Bini da noi interpellata a proposito di quanto pubblicato il giorno 1 aprile 2013 sul blog ci ha segnalato il "parere della Commissione Speciale della Camera dei Deputati per l'esame degli atti di governo datato 3 aprile "favorevole - spiega Bini - con alcune condizioni che cercano di porre rimedio ai problemi evidenziati"..
La commissione ha dato il via libera unanime in particolare al parere sul III decreto Fornero per gli esodati. Poche le condizioni poste al provvedimento, tra cui il ripristino del testo originario della norma, così come previsto dalla legge di Stabilità.

Ecco di seguito il testo:

 

La Commissione speciale per l’esame di atti del Governo,
esaminato lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 1);rilevato che esso è adottato in attuazione dell’articolo 1, commi 231-233, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove è previsto che le disposizioni previgenti alla riforma delle pensioni (decreto-legge n. 201 del 2011) continuino a trovare applicazione nei confronti di alcune categorie con l’obiettivo di assicurare copertura ad un ulteriore contingente di 10.130 lavoratori;
ricordato che la predetta riforma aveva previsto una norma transitoria, il comma 14 dell’articolo 24, che manteneva il previgente regime per cinque tipologie di lavoratori prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici al momento dell’adozione della riforma e già fuoriusciti o in procinto di uscire dal mercato del lavoro (i cosiddetti “esodati”), tipologie, peraltro, tradizionalmente salvaguardate anche nelle precedenti riforme e che il vero problema è sorto a causa del successivo comma 15, che limita l’applicazione della salvaguardia ad una platea numericamente e finanziariamente predefinita (pari a 65.000 unità);
preso atto che, grazie ai successivi interventi normativi, la platea è raddoppiata da 65.000 a oltre 130.000 salvaguardati, sebbene il numero degli esodati potenzialmente rientranti nelle tipologie previste dalle cinque categorie individuate dal comma 14 e dalle successive modificazioni non sia ancora certo, pur trattandosi ormai del terzo provvedimento attuativo;
evidenziato che la relazione tecnica allegata al provvedimento conferma la stima dei soggetti interessati dalla salvaguardia e dei relativi effetti finanziari già effettuata in sede di relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità per il 2013 e che una apposita clausola di salvaguardia stabilisce, inoltre, che nel caso di raggiungimento del limite numerico connesso ai limiti finanziari stabiliti dall’articolo 1, comma 234, della legge n. 228 del 2012, non possano essere prese in considerazione ulteriori domande;
ricordato che è ancora in vigore la legge n. 243 del 2004, come novellata dalla legge n. 247 del 2007, per cui tutti i lavoratori salvaguardati da queste leggi non devono ricorrere alla tutela di cui al presente decreto;
rilevato che, al fine di finanziare anche ulteriori interventi in favore delle categorie di lavoratori da salvaguardare, quali ad esempio i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, nonché per la soluzione di problemi ancora aperti come quello dei lavoratori e delle lavoratrici della scuola, il comma 235 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013 ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013, nel cui ambito confluiscono anche le eventuali risorse che deriveranno dal mancato utilizzo dei fondi stanziati per i precedenti interventi di salvaguardia;
segnalato che, con riguardo all’articolo 2, ove si definisce la platea dei soggetti beneficiari, lo schema di decreto riproduce il testo dell’articolo 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012, con eccezione della lettera b), relativa ai prosecutori volontari, per i quali esso introduce una limitazione non prevista in legge;
rilevato, pertanto, che lo schema di decreto escluderebbe dal riconoscimento dei benefici i lavoratori che, dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione, abbiano ripreso l’attività lavorativa (a qualsiasi titolo), anche prima del 4 dicembre 2011, e non dopo, come previsto esplicitamente dalla legge;
ribadito, al contrario, che la chiara volontà del legislatore, espressa nel comma 231 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, era quella di evitare che – ad esempio – un lavoratore che fosse stato autorizzato alla prosecuzione volontaria anche molti anni prima, potesse essere penalizzato per il fatto di avere svolto attività lavorativa negli anni successivi;
segnalato, altresì, con riferimento alla problematica della prosecuzione volontaria, che un problema specifico riguarda i lavoratori in mobilità che abbiano presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, essendosi, in virtù di una prassi non uniforme nell’ambito dei vari uffici territoriali dell’INPS, venuta a crearsi una situazione di disparità tra lavoratori per i quali la domanda è stata accolta e lavoratori che hanno visto rigettare tale istanza;
evidenziata per quanto concerne l'articolo 6 – ove si prevedono apposite commissioni per l'esame delle istanze dei lavoratori collocati in mobilità e dei lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, composte da due funzionari della Direzione territoriale del lavoro (DTL) competente e da un funzionario dell'INPS (designato dal Direttore della sede provinciale dell’istituto) – l’esigenza di riflettere (benché siano esclusi oneri finanziari) sull’opportunità della loro istituzione ex novo, soprattutto ove si consideri che la legge non le prevede in modo esplicito e che i precedenti interventi di salvaguardia rimettevano in capo all’INPS l’intera attività di valutazione delle domande;
ribadita l’opportunità – vista l’assenza di un dato che certifichi il complessivo ammontare dei “prosecutori volontari” potenzialmente interessati – di introdurre una norma volta a prevedere l’obbligo di quantificare i soggetti rimasti esclusi, al fine di consentire le opportune valutazioni politiche per eventuali successivi interventi di tutela;
evidenziato un errore di carattere meramente formale all’articolo 3, comma 3, dello schema di decreto, laddove si riscontra un duplice riferimento al “raggiungimento del limite numerico”;
rilevata, infine, l’opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di neutralità finanziaria di cui all’articolo 6, comma 3, e, pertanto, di assicurare che l’attività istruttoria delle commissioni di cui al medesimo articolo 6 sia svolta a “costo zero”,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all’articolo 2, comma 1, lettera b), occorre ripristinare il testo originario del comma 231 dell’articolo 1 della legge di stabilità per il 2013, atteso anche che – in caso contrario – lo stesso schema di decreto incorrerebbe in una palese contraddizione, laddove, nella tabella di cui all’articolo 9 dello schema medesimo, è invece riportato, nella quantificazione del contingente degli aventi titolo al beneficio (pari a 1.590 unità), l’esatto contenuto della norma di legge; a tal fine, le parole da: che, successivamente all’autorizzazione sino a: a tempo indeterminato devono essere sostituite dalle seguenti: ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), occorre sostituire le parole: euro 7.500 con le seguenti: euro 7.500 annui;
all’articolo 3, comma 3, occorre sopprimere, in fine, le parole: nel caso di raggiungimento del predetto limite numerico;
all’articolo 6, occorre sostituire il comma 3 con il seguente: 3. La partecipazione alle commissioni di cui al comma 1 non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime commissioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

e con le seguenti osservazioni:
con riferimento all’esito delle domande di cui agli articoli 2 e 3, considerato anche che la legge e lo stesso schema di decreto confermano l’esistenza di un preciso ordine di priorità nell’accoglimento delle predette domande, occorre che l’INPS non si limiti a certificare l’eventuale raggiungimento della soglia numerica prevista dal decreto, ma effettui un preciso censimento di tutte le domande presentate, in modo che il Governo possa prontamente fornire al Parlamento un quadro completo della platea dei potenziali beneficiari che resteranno esclusi, auspicando che il nuovo Parlamento giunga definitivamente ad una risoluzione strutturale;
all’articolo 6, valuti il Governo se – piuttosto che creare nuovi organismi – non risulti più opportuno ricorrere, per l’attività istruttoria delle domande di cui allo schema di decreto in esame, alle commissioni già istituite per la verifica delle istanze di cui ai precedenti decreti in materia;
si raccomanda, infine, al Governo di attivarsi con l’INPS affinché assuma autonome iniziative, ove possibile anche in via amministrativa, per sanare una palese discriminazione nei riguardi dei lavoratori in mobilità, ai quali non è stata accolta – al momento della presentazione – la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria, consentendo ai soggetti interessati di poter produrre domanda, «ora per allora», per l'autorizzazione ai versamenti volontari dei contributi, al fine di poter accedere ai benefici pensionistici ai sensi della lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 dello schema di decreto in esame.”


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